(Pubblicata nel 1° suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'Art. 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"» sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»; b) dopo il comma 2 dell'Art. 1, e aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attivita' di vendita al dettaglio ed alle attivita' in cui la vendita e' presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attivita' di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.»; c) la lettera b) del comma 1 dell'Art. 2 e' sostituita dalla seguente: «b) trasferimento in gestione o cessione in proprieta' di azienda;»; d) al comma 4 dell'Art. 2 dopo le parole «sei settimane» sono aggiunte le seguenti: «e per una sola volta in ciascun anno solare.»; e) il comma 11 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprieta' di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. E' facolta' dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.»; f) l'art.4 e sostituito dal seguente: «Art. 4 (Vendite promozionali). - 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, piu' o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. 2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'Art. 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'Art. 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, ne in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. 3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.»; g) il comma 1 dell'Art. 5 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle vendite straordinarie e' esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.»; h) dopo il comma 1 dell'Art. 5 sono inseriti i seguenti: «1-bis. E' facolta' del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5. 1-ter. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.»; i) dopo l'Art. 5 e aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Orari attivita' di vendita). - 1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e facoltativa, a discrezione dell'esercente. 2. I comuni possono altresi' autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.» . La presente legge regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 28 ottobre 2004 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1084 del 19 ottobre 2004.