(Pubblicata nel 1° suppl ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  3 aprile 2000, n. 22 in materia di
                        vendite straordinarie
    1.   Alla  legge  regionale  3 aprile  2000,  n.  22  «Attuazione
dell'Art. 15 (vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114  "Riforma  della  disciplina  relativa  al settore del
commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59"» sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il   titolo   della   legge   e'  sostituito  dal  seguente:
«Disciplina  delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di
orari degli esercizi commerciali»;
      b) dopo il comma 2 dell'Art. 1, e aggiunto il seguente:
      «2-bis.  Le  disposizioni della presente legge e quelle vigenti
in  materia  di orari e di aperture domenicali e festive si applicano
alle  attivita'  di  vendita al dettaglio ed alle attivita' in cui la
vendita  e'  presente  anche se effettuata in modo non continuativo o
non  prevalente,  comprese  le  attivita'  di  vendita effettuate dai
produttori  e  dagli  artigiani  in  luoghi  diversi  dai  locali  di
produzione o a questi adiacenti.»;
      c) la  lettera  b)  del comma 1 dell'Art. 2 e' sostituita dalla
seguente:
      «b) trasferimento  in  gestione  o  cessione  in  proprieta' di
azienda;»;
      d) al  comma  4 dell'Art. 2 dopo le parole «sei settimane» sono
aggiunte le seguenti: «e per una sola volta in ciascun anno solare.»;
      e) il comma 11 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «11.  Le  comunicazioni  riguardanti le vendite di liquidazione
per  il  trasferimento  in  gestione  o  la cessione in proprieta' di
azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato
che  attesti  l'avvenuto trasferimento. E' facolta' dell'esercente di
produrre  tale  atto  entro  il  termine  del periodo di durata della
vendita di liquidazione.»;
      f) l'art.4 e sostituito dal seguente:
      «Art.  4  (Vendite  promozionali). - 1. Le vendite promozionali
sono  effettuate  dall'operatore commerciale al fine di promuovere la
vendita  di  uno,  piu'  o tutti i prodotti della gamma merceologica,
applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
      2.  Le  vendite  promozionali  dei  prodotti di cui all'Art. 3,
comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'Art. 3,
comma  2,  e  nei  trenta  giorni  antecedenti,  ne  in ogni caso dal
25 novembre al 31 dicembre.
      3.   Le  vendite  promozionali  dei  prodotti  alimentari,  dei
prodotti  per  l'igiene  della  persona e per l'igiene della casa non
sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.»;
      g) il comma 1 dell'Art. 5 e' sostituito dal seguente:
      «1. Nelle vendite straordinarie e' esposto obbligatoriamente il
prezzo  normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso
in percentuale.»;
      h) dopo il comma 1 dell'Art. 5 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  E'  facolta' del venditore indicare anche il prezzo di
vendita  praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei
commi 4 e 5.
    1-ter.  E'  vietato  all'operatore  commerciale  indicare  prezzi
ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.»;
      i) dopo l'Art. 5 e aggiunto il seguente:
      «Art.  5-bis  (Orari  attivita'  di vendita). - 1. I comuni, su
richiesta  degli  esercenti,  possono estendere nei giorni feriali la
fascia  oraria  di  apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
commerciali  di  vendita  al  dettaglio  tra  le  ore cinque e le ore
ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.
L'osservanza  della  mezza  giornata  di  chiusura infrasettimanale e
facoltativa, a discrezione dell'esercente.
      2.  I  comuni  possono altresi' autorizzare, su richiesta degli
esercenti  e  per  particolari  esigenze  di  servizio  al cittadino,
specifiche  deroghe  all'orario di apertura mattutino di cui al comma
1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.» .
    La presente legge regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 28 ottobre 2004
                              FORMIGONI

Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1084 del
19 ottobre 2004.